Da molti anni ormai mi occupo anche delle docenze in ambito “Moduli obbligatori corsi Forma.Temp.” (Sicurezza e salute sul lavoro; Diritti e Doveri dei lavoratori somministrati).
Voglio cominciare a condividere, su questo blog, i contenuti base dei due moduli, cominciando con una prima parte dedicata alla Sicurezza e salute sul lavoro, che sarà a sua volta suddivisa in tre differenti post.
Il decreto legislativo n 626 del 19 settembre 1994 (attuale 81/08) –attuazione direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e salute sul lavoro – ha introdotto nella legislazione italiana un nuovo sistema di organizzazione e gestione delle attività di prevenzione e protezione dai rischi sul posto di lavoro.
Il decreto ha introdotto alcuni importanti punti:
1 – sistema di sicurezza aziendale dove sia il datore di lavoro con i suoi collaboratori (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione; Medico Competente), sia i lavoratori sono chiamati a svolgere compiti e missioni finalizzati al raggiungimento dell’obiettivo comune della sicurezza e salute sul lavoro mediante misure di prevenzione e bonifica dei rischi e mediante l’informazione, la consultazione, la formazione dei lavoratori in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro con riguardo ai rischi rilevati sul posto di lavoro
2 – valutazione dei rischi che è un processo dinamico di identificazione dei pericoli e di stima dei rischi di danni alla salute e alla sicurezza dei lavoratori nell’espletamento della loro attività e deve essere finalizzato a individuare le misure generali di tutela da adottare. La Valutazione dei rischi va aggiornata e verificata almeno una volta all’anno (attraverso la riunione periodica che si tiene tra datore di lavoro e i suoi collaboratori) e si basa sull’esame di tutti gli aspetti di interesse tra cui:
– Luoghi di lavoro
– Utilizzo di macchine e utensili – uso e/o presenza di elettricità
– Uso e/o presenza di sostanze e/o prodotti chimici ed esposizione ad agenti chimici
– Esposizione ad agenti fisici (radiazioni, rumore, temperature)
– Esposizione ad agenti biologici (batteri, virus, funghi ecc.)
– Fattori ambientali
– Pericolo di incendio e/o esplosione
– Macchine in movimento, apparecchi mobili e di sollevamento
– Movimentazione manuale dei carichi
– Misure di protezione collettiva
– Dispositivi di Protezione Individuale
– Pronto Soccorso
– Procedure Operative
La Valutazione dei Rischi si conclude con la redazione di un documento conforme alle norme vigenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro: non è un atto formale, ma il cuore stesso del processo.
L’obiettivo di fondo è l’eliminazione dei rischi, i rischi non eliminabili devono essere controllati e ridotti al più basso livello tecnicamente possibile.
3 – elezione, da parte dei lavoratori, dei propri rappresentanti, garanti per conto degli stessi lavoratori che la prevenzione venga svolta in modo corretto.
Misure generali per la sicurezza e salute sul lavoro
Il decreto ha individuato una serie di misure generali per la sicurezza e salute sul lavoro:
1 – valutazione dei rischi per la sicurezza e salute sul lavoro; eliminazione dei rischi (e ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo)
2 – riduzione dei rischi alla fonte
3 – programmazione della prevenzione in azienda
4 – sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o lo è meno
5 – corretta concezione dei posti di lavoro, della scelta delle attrezzature, e dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e ripetitivo
6 – priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale
7 – limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono o che possono essere esposti al rischio
8 – utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro
9 – controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici
10 – allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona
11 – misure igieniche
12 – misure di protezione collettiva e individuale
13 – misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione di lavoratori e di pericolo grave e immediato
14 – uso di segnali di avvertimento e di sicurezza e salute sul lavoro
15 – regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza e salute sul lavoro in conformità alle indicazione dei fabbricanti
16 – informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori, ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e salute sul lavoro
17 – istruzioni adeguate ai lavoratori riguardo la sicurezza e salute sul lavoro
Le misure relative alla sicurezza e salute sul lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.
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