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RLS

Sicurezza e salute sul lavoro: terminologia e definizioni

By Andrea Carfi | Founder & President Posted on 18/04/2015

sicurezza-saluteDopo aver affrontato il Sistema di sicurezza, la Valutazione del rischio e il Lavoro ai Videoterminali, l’ultimo dei tre post sulla sicurezza e salute sul lavoro è dedicato a una selezione di termini, definizioni e doveri legati a questa tematica:

infortunio – evento non voluto e ad accadimento repentino che si concretizza in una lesione di una persona che effettua un’attività lavorativa

malattia professionale – come l’infortunio, non causato da avvenimento repentino, ma da causa che determina l’effetto con gradualità e prolungandosi nel tempo

pericolo – proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (es. materiali, attrezzature da lavoro, metodo e pratiche) che hanno il potenziale di causare danni

rischio – probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle condizioni di impiego ovvero di esposizione a un determinato fattore

danno – lesione fisica o alterazione dello stato di salute causata da un pericolo

valutazione del rischio– valutazione globale della probabilità e della gravità di possibili lesioni in una situazione pericolosa per scegliere le adeguate misure di sicurezza e salute sul lavoro

servizio di protezione e prevenzione dai rischi – insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’ attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell’azienda

responsabile del servizio prevenzione e protezione dai rischi – chi è designato dal datore di lavoro poiché in possesso di attitudini e capacità adeguate

medico competente – medico in possesso di determinati requisiti che effettua la sorveglianza sanitaria

rappresentante della sicurezza dei lavoratori – persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della sicurezza e salute sul lavoro

Doveri dei lavoratori per la sicurezza e salute sul lavoro

1 – osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti, e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale

2 – utilizzare correttamente macchinari, apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, i dispositivi di sicurezza e salute sul lavoro e protezione

3 – segnalare immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto deficienza dei mezzi e dei dispositivi citati nel punto 2, nonché eventuali altre condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente in caso di urgenza, nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e salute sul lavoro.

4 – evitare di rimuovere, modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza e salute sul lavoro o di segnalazione o di controllo.

5 – evitare di compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria e di altri lavoratori

6 – sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti

7 – in generale contribuire all’adempimento di tutti gli obblighi imposti dall’autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e salute sul lavoro.

8 – sottoporsi a programmi di formazione o di addestramento

9 – utilizzare le attrezzature di lavoro in modo conforme alla formazione e all’addestramento ricevuti

10 – segnalare immediatamente eventuali difetti delle attrezzature

11 – usare i dispositivi di protezione individuale, seguendo le medesime direttive riguardanti le attrezzature da lavoro

12 –abbandonare immediatamente la zona interessata e indossare mezzi protettivi e dispositivi di protezione in caso di esposizione ad agenti cancerogeni e biologici

13 – essere informati su rischi, misure e attività di protezione e prevenzione, normative di sicurezza e salute sul lavoro e disposizioni aziendali in materia, procedure per pronto soccorso, antincendio, evacuazione dei lavoratori, nominativo del medico competente, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e dei lavoratori incaricati di applicare le misure di pronto soccorso, antincendio, evacuazione dei lavoratori

14 – essere formati riguardo l’impiego dei dispositivi di protezione individuale, sulla movimentazione manuale di carichi, sull’uso di videoterminali, sull’impiego di sostanze e preparati pericolosi

Sicurezza e salute sul lavoro: luoghi

– vie di circolazione interne o all’aperto che conducono a uscite o uscite di emergenza e uscite di emergenza devono essere sgombre per essere utilizzate in ogni evenienza.

– regolare manutenzione tecnica di luoghi di lavoro, dispositivi e impianti, con eventuale eliminazione di difetti che minano sicurezza e salute sul lavoro.

– regolare pulitura di luoghi di lavoro, dispositivi e impianti per assicurare condizioni igieniche adeguate.

– porte dei locali devono (per numero, dimensioni, posizione) consentire una rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili dall’interno durante il lavoro; le porte d’emergenza devono essere contrassegnate con segnaletica durevole conforme alla normativa sulla sicurezza e salute sul lavoro e devono poter essere aperte, in ogni momento, dall’interno senza aiuto speciale

– il calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione dovrà basarsi sul numero potenziale degli utenti e sul tipo d’impresa e debbono essere sicure, non ingombrate da materiali che ostacolano la circolazione, senza buche o sporgenze pericolose

– in luoghi di lavoro chiusi ci devono essere adeguati impianti d’areazione sempre funzionanti e ogni sporcizia che potrebbe portare ad un inquinamento dell’aria respirata dovrà essere rapidamente eliminata

– la temperatura dei vari locali deve essere conforme alla destinazione specifica di questi locali. Finestre, pareti vetrate devono essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro

– i locali devono avere sufficiente illuminazione naturale o artificiale. I mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti in buone condizioni di pulizia ed efficienza

– le pareti completamente vetrate devono essere segnalate e separate dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione in modo che i lavoratori non si feriscano nel momento in cui le suddette pareti vadano in frantumi

– docce, lavabi e spogliatoi: assicurare separazione tra i sessi e igiene. Nelle aziende con (non più di) cinque lavoratori ci può essere un unico spogliatoio, accordandosi per turni.

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Sistema di sicurezza e salute sul lavoro e valutazione dei rischi

By Andrea Carfi | Founder & President Posted on 14/04/2015

sicurezza-saluteDa molti anni ormai mi occupo anche delle docenze in ambito “Moduli obbligatori corsi Forma.Temp.” (Sicurezza e salute sul lavoro; Diritti e Doveri dei lavoratori somministrati).

Voglio cominciare a condividere, su questo blog, i contenuti base dei due moduli, cominciando con una prima parte dedicata alla Sicurezza e salute sul lavoro, che sarà a sua volta suddivisa in tre differenti post.

Il decreto legislativo n 626 del 19 settembre 1994 (attuale 81/08) –attuazione direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e salute sul lavoro – ha introdotto nella legislazione italiana un nuovo sistema di organizzazione e gestione delle attività di prevenzione e protezione dai rischi sul posto di lavoro.

Il decreto ha introdotto alcuni importanti punti:

1 – sistema di sicurezza aziendale dove sia il datore di lavoro con i suoi collaboratori (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione; Medico Competente), sia i lavoratori sono chiamati a svolgere compiti e missioni finalizzati al raggiungimento dell’obiettivo comune della sicurezza e salute sul lavoro mediante misure di prevenzione e bonifica dei rischi e mediante l’informazione, la consultazione, la formazione dei lavoratori in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro con riguardo ai rischi rilevati sul posto di lavoro

2 – valutazione dei rischi che è un processo dinamico di identificazione dei pericoli e di stima dei rischi di danni alla salute e alla sicurezza dei lavoratori nell’espletamento della loro attività e deve essere finalizzato a individuare le misure generali di tutela da adottare. La Valutazione dei rischi va aggiornata e verificata almeno una volta all’anno (attraverso la riunione periodica che si tiene tra datore di lavoro e i suoi collaboratori) e si basa sull’esame di tutti gli aspetti di interesse tra cui:

– Luoghi di lavoro

– Utilizzo di macchine e utensili – uso e/o presenza di elettricità

– Uso e/o presenza di sostanze e/o prodotti chimici ed esposizione ad agenti chimici

– Esposizione ad agenti fisici (radiazioni, rumore, temperature)

– Esposizione ad agenti biologici (batteri, virus, funghi ecc.)

– Fattori ambientali

– Lavoro ai videoterminali

– Pericolo di incendio e/o esplosione

– Macchine in movimento, apparecchi mobili e di sollevamento

– Movimentazione manuale dei carichi

– Misure di protezione collettiva

– Dispositivi di Protezione Individuale

– Pronto Soccorso

– Procedure Operative

La Valutazione dei Rischi si conclude con la redazione di un documento conforme alle norme vigenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro: non è un atto formale, ma il cuore stesso del processo.

L’obiettivo di fondo è l’eliminazione dei rischi, i rischi non eliminabili devono essere controllati e ridotti al più basso livello tecnicamente possibile.

3 – elezione, da parte dei lavoratori, dei propri rappresentanti, garanti per conto degli stessi lavoratori che la prevenzione venga svolta in modo corretto.

Misure generali per la sicurezza e salute sul lavoro

Il decreto ha individuato una serie di misure generali per la sicurezza e salute sul lavoro:

1 – valutazione dei rischi per la sicurezza e salute sul lavoro; eliminazione dei rischi (e ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo)

2 – riduzione dei rischi alla fonte

3 – programmazione della prevenzione in azienda

4 – sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o lo è meno

5 – corretta concezione dei posti di lavoro, della scelta delle attrezzature, e dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e ripetitivo

6 – priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale

7 – limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono o che possono essere esposti al rischio

8 – utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro

9 – controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici

10 – allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona

11 – misure igieniche

12 – misure di protezione collettiva e individuale

13 – misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione di lavoratori e di pericolo grave e immediato

14 – uso di segnali di avvertimento e di sicurezza e salute sul lavoro

15 – regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza e salute sul lavoro in conformità alle indicazione dei fabbricanti

16 – informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori, ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e salute sul lavoro

17 – istruzioni adeguate ai lavoratori riguardo la sicurezza e salute sul lavoro

Le misure relative alla sicurezza e salute sul lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

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