Dopo aver affrontato il Sistema di sicurezza, la Valutazione del rischio e il Lavoro ai Videoterminali, l’ultimo dei tre post sulla sicurezza e salute sul lavoro è dedicato a una selezione di termini, definizioni e doveri legati a questa tematica:
infortunio – evento non voluto e ad accadimento repentino che si concretizza in una lesione di una persona che effettua un’attività lavorativa
malattia professionale – come l’infortunio, non causato da avvenimento repentino, ma da causa che determina l’effetto con gradualità e prolungandosi nel tempo
pericolo – proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (es. materiali, attrezzature da lavoro, metodo e pratiche) che hanno il potenziale di causare danni
rischio – probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle condizioni di impiego ovvero di esposizione a un determinato fattore
danno – lesione fisica o alterazione dello stato di salute causata da un pericolo
valutazione del rischio– valutazione globale della probabilità e della gravità di possibili lesioni in una situazione pericolosa per scegliere le adeguate misure di sicurezza e salute sul lavoro
servizio di protezione e prevenzione dai rischi – insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’ attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell’azienda
responsabile del servizio prevenzione e protezione dai rischi – chi è designato dal datore di lavoro poiché in possesso di attitudini e capacità adeguate
medico competente – medico in possesso di determinati requisiti che effettua la sorveglianza sanitaria
rappresentante della sicurezza dei lavoratori – persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della sicurezza e salute sul lavoro
Doveri dei lavoratori per la sicurezza e salute sul lavoro
1 – osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti, e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale
2 – utilizzare correttamente macchinari, apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, i dispositivi di sicurezza e salute sul lavoro e protezione
3 – segnalare immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto deficienza dei mezzi e dei dispositivi citati nel punto 2, nonché eventuali altre condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente in caso di urgenza, nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e salute sul lavoro.
4 – evitare di rimuovere, modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza e salute sul lavoro o di segnalazione o di controllo.
5 – evitare di compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria e di altri lavoratori
6 – sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti
7 – in generale contribuire all’adempimento di tutti gli obblighi imposti dall’autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e salute sul lavoro.
8 – sottoporsi a programmi di formazione o di addestramento
9 – utilizzare le attrezzature di lavoro in modo conforme alla formazione e all’addestramento ricevuti
10 – segnalare immediatamente eventuali difetti delle attrezzature
11 – usare i dispositivi di protezione individuale, seguendo le medesime direttive riguardanti le attrezzature da lavoro
12 –abbandonare immediatamente la zona interessata e indossare mezzi protettivi e dispositivi di protezione in caso di esposizione ad agenti cancerogeni e biologici
13 – essere informati su rischi, misure e attività di protezione e prevenzione, normative di sicurezza e salute sul lavoro e disposizioni aziendali in materia, procedure per pronto soccorso, antincendio, evacuazione dei lavoratori, nominativo del medico competente, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e dei lavoratori incaricati di applicare le misure di pronto soccorso, antincendio, evacuazione dei lavoratori
14 – essere formati riguardo l’impiego dei dispositivi di protezione individuale, sulla movimentazione manuale di carichi, sull’uso di videoterminali, sull’impiego di sostanze e preparati pericolosi
Sicurezza e salute sul lavoro: luoghi
– vie di circolazione interne o all’aperto che conducono a uscite o uscite di emergenza e uscite di emergenza devono essere sgombre per essere utilizzate in ogni evenienza.
– regolare manutenzione tecnica di luoghi di lavoro, dispositivi e impianti, con eventuale eliminazione di difetti che minano sicurezza e salute sul lavoro.
– regolare pulitura di luoghi di lavoro, dispositivi e impianti per assicurare condizioni igieniche adeguate.
– porte dei locali devono (per numero, dimensioni, posizione) consentire una rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili dall’interno durante il lavoro; le porte d’emergenza devono essere contrassegnate con segnaletica durevole conforme alla normativa sulla sicurezza e salute sul lavoro e devono poter essere aperte, in ogni momento, dall’interno senza aiuto speciale
– il calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione dovrà basarsi sul numero potenziale degli utenti e sul tipo d’impresa e debbono essere sicure, non ingombrate da materiali che ostacolano la circolazione, senza buche o sporgenze pericolose
– in luoghi di lavoro chiusi ci devono essere adeguati impianti d’areazione sempre funzionanti e ogni sporcizia che potrebbe portare ad un inquinamento dell’aria respirata dovrà essere rapidamente eliminata
– la temperatura dei vari locali deve essere conforme alla destinazione specifica di questi locali. Finestre, pareti vetrate devono essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro
– i locali devono avere sufficiente illuminazione naturale o artificiale. I mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti in buone condizioni di pulizia ed efficienza
– le pareti completamente vetrate devono essere segnalate e separate dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione in modo che i lavoratori non si feriscano nel momento in cui le suddette pareti vadano in frantumi
– docce, lavabi e spogliatoi: assicurare separazione tra i sessi e igiene. Nelle aziende con (non più di) cinque lavoratori ci può essere un unico spogliatoio, accordandosi per turni.